Abuso edilizio e vincolo paesaggistico in Sicilia: la Soprintendenza ordina il ripristino (TAR Sicilia n. 2912 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Siciliana la tutela del paesaggio è affidata in via esclusiva alla Soprintendenza, che rilascia o nega l’autorizzazione paesaggistica e adotta il provvedimento di accertamento postumo di compatibilità: non opera, pertanto, il meccanismo di cogestione tra autorità statale e regionale delineato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue che il silenzio assenso non è configurabile in relazione al parere della Soprintendenza, il quale resta assorbito nella decisione finale. L’ordine di rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 non è paralizzato dalla pendenza del procedimento di sanatoria ex art. 14 della l.r. n. 16/2016, che si qualifica come silenzio-rigetto. La tipologia dei materiali impiegati non è indice decisivo della natura precaria dell’opera, rilevando invece la creazione di nuovi volumi e superfici utili, insuscettibili di accertamento postumo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 16/2016 per un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha quindi chiesto alla Soprintendenza il rilascio del nulla osta, allegando progetto e relazione paesaggistica relativi a otto corpi di fabbrica realizzati in difformità rispetto a un’autorizzazione rilasciata nel 1997 alla precedente proprietaria: garage, tettoie, vani tecnici, una veranda di rilevanti dimensioni, pergolati e un locale deposito.

Decorsi oltre sei mesi dalla ricezione dell’istanza, la Soprintendenza ha adottato l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che con ordinanza ha respinto la domanda cautelare. La causa è stata decisa all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla pretesa formazione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza. Il richiamo all’art. 20 della legge n. 241/1990 e alle norme regionali è giudicato non pertinente: tutte le opere indicate nell’ordinanza, salvo quelle ai numeri 2, 6 e 8, comportano la realizzazione di nuovi volumi o superfici utili, insuscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Per tali manufatti il meccanismo del silenzio-assenso non è neppure astrattamente configurabile.

Il Tribunale ricostruisce il riparto di competenze. Nella Regione Siciliana, che gode di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, tutte le attribuzioni statali sono esercitate dall’Assessorato regionale, di cui sono organi periferici le Soprintendenze. Richiamando la Corte cost. n. 160 del 2021, il Collegio osserva che l’attribuzione del potere decisorio alla Soprintendenza è incompatibile con la previa acquisizione del suo parere, che resta assorbito nella decisione finale. Il sistema di cogestione del vincolo non è dunque replicabile nell’ordinamento siciliano.

Il secondo motivo è respinto perché la pendenza del procedimento di sanatoria non priva l’ente di tutela del potere repressivo ex art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, paralizzabile solo con l’eventuale accertamento postumo di compatibilità, nella specie negato. Quanto alle opere ai numeri 2, 6 e 8, le stesse sono strutturalmente e funzionalmente collegate a quelle insanabili e vanno considerate in modo unitario; non trova applicazione l’art. 29 della l.r. n. 7/2019, che esclude i casi di silenzio qualificato come rigetto.

Il terzo motivo è rigettato: nei procedimenti avviati a istanza di parte non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, come affermato dal Cons. Stato, sez. II, n. 3960 del 2019. Il quarto e il quinto motivo cadono perché il provvedimento è adeguatamente motivato e perché il giudizio di compatibilità paesaggistica va condotto con riferimento alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento del rilascio, non all’epoca di realizzazione dell’abuso: trova quindi applicazione il D.A. 63 gab. del 12.06.2019.

Il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nulla disponendosi nei rapporti con il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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