Atto meramente confermativo e decadenza dall’impugnazione del diniego di contrattualizzazione (TAR Sicilia n. 1848 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che respinge un’istanza riproducendo le medesime ragioni già espresse in un precedente diniego, senza nuova istruttoria né rivalutazione degli interessi in gioco, ha natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile. La lesione dell’interesse pretensivo si consuma con il primo atto di diniego, che deve essere impugnato nel termine di decadenza. La mancata tempestiva impugnazione rende inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto confermativo. La rimessione in termini per errore scusabile, istituto di stretta interpretazione, non opera in assenza di oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali o comportamenti ambigui dell’amministrazione. Il giudice amministrativo non può inoltre pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, struttura riabilitativa titolare di accreditamento provvisorio regionale per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, ha chiesto all’Azienda sanitaria provinciale la contrattualizzazione con il servizio sanitario regionale. L’ASP ha respinto la richiesta con nota dell’aprile 2023, adducendo la mancanza di coperture finanziarie e l’inosservanza di precedenti impegni assunti in un accordo transattivo. Dopo aver sollecitato la conclusione del procedimento ed emesso le note di credito richieste, la struttura ha ottenuto un secondo diniego nel luglio 2023, fondato sulle stesse ragioni, che ha impugnato davanti al TAR insieme agli atti di destinazione delle risorse e con domanda risarcitoria.

L’Azienda si è costituita eccependo l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della prima nota e per difetto di contraddittorio nei confronti delle strutture già contrattualizzate. La Regione e una cooperativa accreditata ma non contrattualizzata hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto l’estromissione della Regione, non sussistendo alcun rapporto di sovraordinazione gerarchica rispetto all’ASP, e della cooperativa, versante nella medesima posizione di attesa della ricorrente. Affronta poi l’eccezione in rito dell’Azienda, ritenendola fondata.

La nota di luglio 2023 riproduce le stesse motivazioni della nota di aprile: mancanza di risorse e mancata emissione delle note di credito. Manca una nuova istruttoria o un riesame della situazione mediante valutazioni ulteriori. Il provvedimento impugnato è dunque atto meramente confermativo del precedente, secondo il principio per cui solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio dà luogo a un atto propriamente confermativo, autonomamente impugnabile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 195 del 2018, richiamata da Cons. Stato, Sez. II, n. 806 del 2024). La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la nota di aprile, con conseguente decadenza.

La richiesta di rimessione in termini per errore scusabile non è accoglibile. L’istituto, disciplinato dall’art. 37 cod. proc. amm., è di carattere eccezionale e di stretta interpretazione; richiede un’incertezza giustificata sugli strumenti di tutela, derivante da oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali o comportamenti ambigui dell’amministrazione, evenienze che il Collegio esclude nel caso concreto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 406 del 2024; Sez. II, n. 8889 del 2022).

Sotto altro profilo, il Collegio rileva la genericità della pretesa, non essendo individuato l’arco temporale di riferimento. Per il 2023 le risorse risultavano già distribuite con gli accordi contrattuali pubblicati nel febbraio 2023, donde l’onere di impugnare tali atti. Quanto al 2024, opera il divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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