Ottemperanza al giudicato e compensazione con debiti contributivi del creditore (TAR Sicilia n. 1847 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ne ordina l’adempimento nel termine fissato. L’esistenza di debiti contributivi e previdenziali del creditore non legittima l’inerzia dell’amministrazione, ma consente di modulare le modalità esecutive: il pagamento avviene mediante versamento diretto all’ente previdenziale dell’importo corrispondente al debito inadempiuto e con la corresponsione al creditore della differenza rispetto alla somma recata dal titolo. Per il caso di ulteriore inadempienza si nomina commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato nascente da una sentenza della Corte d’Appello di Messina, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento del residuo importo di euro 432.134,97, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza al soddisfo. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero, era passata in giudicato.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’amministrazione ha richiesto documentazione e, rilevate presunte irregolarità contributive, ha attivato la procedura di compensazione con l’INPS e l’INAIL. Nonostante la comunicazione dei piani di rateizzazione concordati, il Ministero è rimasto inerte, così da indurre il ricorrente a notificare il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, è munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’amministrazione non ha ancora dato attuazione al disposto della sentenza e resta obbligata al pagamento del residuo importo oltre interessi.
La difesa erariale ha opposto il permanere di irregolarità contributive e previdenziali, desunte da verifiche DURC aggiornate, che impedirebbero l’esecuzione. Il Collegio non accoglie questa prospettazione come causa di esonero dall’obbligo di ottemperanza, ma ne tiene conto sul piano delle modalità attuative.
La Sezione, con l’ordinanza n. 342 del 24/01/2024, aveva già richiesto la produzione di un DURC aggiornato e l’esatta quantificazione dei debiti contributivi. Dal DURC al 07/02/2024 risultano un debito verso l’INPS pari a euro 205.385,33 e un debito verso l’INAIL di euro 62.723,36, per il quale il ricorrente ha ottenuto la rateizzazione.
Il Collegio rileva che la somma dovuta dal Ministero è superiore ai debiti contributivi del ricorrente. Afferma quindi la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e ne determina le modalità: pagamento mediante versamento diretto all’INPS dell’importo corrispondente al debito inademputo e corresponsione al ricorrente della differenza tra la somma recata dalla sentenza e il debito previdenziale.
L’amministrazione deve porre in essere gli atti adempitivi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega, per provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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