Atto confermativo e improcedibilità da omessa impugnazione del riesame (Cons. Stato n. 6145 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dall’amministrazione all’esito di un riesame della situazione che aveva condotto al precedente atto non è meramente confermativo e deve essere autonomamente impugnato. Ai fini della qualificazione non rileva l’acquisizione di nuovi elementi di fatto, potendo la nuova istruttoria risolversi nella rivalutazione, qualificazione e ponderazione degli elementi già acquisiti. Solo l’atto che si limiti a dichiarare l’esistenza di un provvedimento precedente, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, è meramente confermativo e non impugnabile. L’omessa impugnazione dell’atto di conferma in senso proprio comporta la improcedibilità del ricorso proposto contro il provvedimento riesaminato, per sopravvenuta carenza di interesse, restando l’assetto di interessi disciplinato dal secondo atto, parimenti lesivo.

Il Fatto

La controversia riguarda una selezione interna per la progressione in deroga tra le aree riservata al personale dipendente, indetta da un Comune ai sensi dell’art. 13 del ccnl 16 novembre 2022. Una dipendente ha partecipato riportando 70/100, mentre il controinteressato ha conseguito 74/100, con conseguente approvazione della nomina di quest’ultimo.

La dipendente ha impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria davanti al TAR Liguria, che con sentenza ha respinto il ricorso introduttivo perché inammissibile e infondato e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Proposto appello, la questione centrale è se la nota con cui il Comune ha riscontrato l’istanza di autotutela, adottata dopo l’atto impugnato, integri un atto meramente confermativo o un atto di conferma soggetto a impugnazione autonoma.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la statuizione in rito del giudice di primo grado. In via pregiudiziale esclude un profilo di inammissibilità della costituzione del Comune, che dopo l’atto di costituzione ha svolto le proprie difese.

Nel merito, la nota con cui l’amministrazione ha riscontrato l’istanza di autotutela, sebbene priva di numero di registro, costituisce un provvedimento a contenuto provvedimentale, sottoscritto dal dirigente del settore. Richiamando l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, la Corte ricorda che ai dirigenti spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. La mancanza del numero di protocollo non incide sulla validità dell’atto, costituendo, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, una mera irregolarità, quando siano certi provenienza ed elementi costitutivi (Cons. St., sez. II, n. 2572 del 2024).

La Corte affronta poi il criterio distintivo tra atto di conferma e atto meramente confermativo. Determinante non è che il provvedimento di secondo grado risponda ai rilievi dell’istanza, ma il compimento di una nuova istruttoria, per la quale non occorre acquisire nuovi elementi di fatto, potendo essere riesaminati e rivalutati quelli originariamente acquisiti (Cons. St., sez. II, n. 1215 del 2026; Cons. St., sez. IV, n. 2534 del 2026).

Nel caso di specie il Comune ha rivalutato i profili dedotti, riesaminando la documentazione e dando conto delle ragioni della qualificazione degli incarichi e delle scelte sul colloquio. Ha quindi posto in essere un esame più vasto e approfondito, con nuova ponderazione degli interessi: si tratta di atto di conferma, non di atto meramente confermativo. La sua omessa impugnazione determina la carenza di interesse rispetto al provvedimento riesaminato, con conseguente conferma della pronuncia di improcedibilità. Restano assorbite le censure di merito e ogni altra eccezione. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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