Atto confermativo e inammissibilità del ricorso avverso l’elenco dei laboratori non conformi (TAR Calabria n. 1600 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che si limiti a riprodurre un elenco di strutture già accertate come non conformi in un precedente provvedimento, senza svolgimento di nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo (di c.d. conferma impropria) e difetta di autonoma lesività. Esso non è pertanto impugnabile in via autonoma, con la conseguenza che il ricorso proposto avverso il solo atto successivo è inammissibile. Il termine di decadenza decorre dal provvedimento che per primo ha inciso sulla sfera giuridica del destinatario, non dalla sua mera riproduzione.
Il Fatto
Due reti di laboratori privati operanti nella provincia di Cosenza impugnavano davanti al TAR Calabria il D.C.A. n. 22 del 16 marzo 2022, nella parte in cui l’allegato 1.2 le includeva tra le strutture non autorizzate ad operare per conto del S.S.N. Le ricorrenti sostenevano di aver sanato le criticità contestate e di averle tempestivamente segnalate all’amministrazione, che avrebbe dovuto rettificare l’errore anche in autotutela.
Il Commissario ad Acta eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del precedente D.C.A. n. 68/2021, che aveva già approvato l’elenco delle strutture non conformi, comprendendovi le odierne ricorrenti. La Regione Calabria non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione della difesa erariale. Le strutture ricorrenti erano già comprese nell’allegato 1.2 del D.C.A. n. 68/2021 tra quelle con caratteristiche non conformi che avevano avanzato istanza per operare per conto del SSR/N nelle nuove forme autonome o aggregate.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha sostituito l’originario allegato 1.2 con un nuovo elenco, qualificando le strutture come provvisoriamente sospese in attesa di vigilanza e verifica. Tuttavia il nuovo allegato ha incluso le stesse strutture già accertate non conformi, senza alcuna ulteriore istruttoria, limitandosi a demandare alle Aziende Sanitarie Provinciali i controlli e l’esercizio dei poteri di vigilanza entro il termine indicato.
Da qui la qualificazione del nuovo atto come atto meramente confermativo del precedente. La giurisprudenza richiamata dal Collegio è costante nel ritenere che gli atti di conferma impropria siano insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di carattere lesivo, mancando una nuova istruttoria e una conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti.
Il ricorso è quindi inammissibile, avendo le ricorrenti impugnato esclusivamente il D.C.A. n. 22/2022 nella parte relativa all’allegato 1.2, senza gravare il presupposto D.C.A. n. 68/2021 nel termine di decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori; nulla si dispone nei confronti della Regione Calabria, non costituita.
Nota della Redazione
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