Mancato esame delle osservazioni tardive annulla il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 5322 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento amministrativo, il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non ha natura perentoria. L’Amministrazione, pur non essendo tenuta ad attendere la scadenza del termine prima di provvedere, ove adotti il provvedimento in un momento successivo è comunque obbligata a valutare le osservazioni pervenute tardivamente ma prima della conclusione del procedimento, in ragione della finalità collaborativa e deflattiva della norma. La violazione di tale obbligo determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che possa trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies della l. n. 241/1990, non essendo consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Il Fatto

Con decreto del 9 settembre 2022, il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992 da una cittadina di origine moldava, risultando a suo carico una vicenda penale. La ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi del 15 giugno 2022, inoltrava le proprie osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990 in data 26 agosto 2022. Il Ministero non le valutava, ritenendole tardive rispetto al termine di dieci giorni. La ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione delle garanzie partecipative nonché il difetto di motivazione e l’illegittima valutazione della propria posizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative. L’Amministrazione resistente aveva confermato di non aver considerato le osservazioni perché inoltrate oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi. Il Collegio ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui tale termine non è perentorio, mancando un’espressa qualificazione in tal senso nella legge.

La finalità dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è collaborativa e deflattiva: essa mira a consentire all’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi istruttori prima dell’adozione dell’atto conclusivo. Pertanto, se da un lato l’Amministrazione può adottare il provvedimento allo spirare del termine, dall’altro, qualora decida di provvedere successivamente, è comunque tenuta a esaminare le osservazioni pervenute nel frattempo, ancorché tardive. Nel caso di specie, le osservazioni erano state inoltrate il 26 agosto 2022, mentre il decreto di rigetto era stato adottato il successivo 9 settembre 2022: l’Amministrazione aveva quindi il dovere di valutarle.

Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies della l. n. 241/1990. Trattandosi di atto ampiamente discrezionale, non è consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato. Il mancato rispetto dell’obbligo di valutazione delle osservazioni determina quindi l’annullamento del diniego, senza possibilità di sanatoria.

Conseguentemente, il TAR ha annullato il decreto impugnato, precisando che dall’accoglimento scaturisce l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente, con puntuale disamina dell’inserimento sociale, dei legami familiari, dell’attività lavorativa e di ogni elemento rilevante ai fini dell’integrazione nella comunità nazionale. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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