Revoca del permesso di lungo periodo tra pericolosità sociale e bilanciamento (TAR Lombardia n. 212 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, purché l’amministrazione non si limiti a richiamare le vicende penali, ma ne svolga un’autonoma valutazione e la bilanci con la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, d.l.vo n. 286/1998, conformemente alla direttiva 2003/109/CE, rilevano anche le condanne non definitive per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. e le condotte sintomatiche di una personalità incompatibile con la civile convivenza. L’esito assolutorio in sede penale, se fondato sulla sola fragilità probatoria, non elide il giudizio di pericolosità, che può basarsi su comportamenti allarmanti a prescindere dagli esiti dei procedimenti. Il giudizio di pericolosità sociale deve essere effettuato in concreto e in bilanciamento con gli elementi della normativa eurounitaria, tra cui l’età, le conseguenze per l’interessato e i familiari e i vincoli con il Paese di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugna il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto questorile di revoca di quel titolo. La revoca si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente.

Davanti al giudice amministrativo il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere: mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e omessa valutazione della normativa unionale. Si duole che l’amministrazione si sia limitata ai precedenti penali e di polizia, senza considerare il contesto di vita, lavorativo e familiare né operare una valutazione in concreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, d.l.vo n. 286/1998, letti in conformità alla direttiva 2003/109/CE: il titolo si revoca quando lo straniero costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ma nel valutare la pericolosità si tiene conto delle condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. e della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

La valutazione amministrativa, per il Tribunale, si basa su risultanze istruttorie che compongono un quadro indiziario grave, preciso e concordante: precedenti condanne per estorsione continuata, inottemperanza all’esibizione dei documenti di soggiorno, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e violenza sessuale, oltre a un deferimento per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e a un avviso orale del Questore. A ciò si aggiungono episodi, successivi all’avvio del procedimento, di partecipazione a una rivolta durante la detenzione.

Il punto centrale è che l’amministrazione non si è limitata a richiamare le vicende penali: ne ha svolto un’autonoma valutazione, valorizzando la reiterazione, la gravità e la sintomaticità delle condotte rispetto a una personalità incline alla violenza. Quanto all’assoluzione intervenuta in appello per il reato sessuale, il Collegio la ritiene inidonea a scalfire il giudizio, perché fondata sulla sola fragilità del quadro probatorio, che nulla aggiunge alla pericolosità, ben potendo questa fondarsi su condotte allarmanti a prescindere dagli esiti dei procedimenti.

I vincoli familiari risultano puntualmente considerati e bilanciati con l’interesse alla pubblica sicurezza, con conclusione ragionevole di prevalenza dell’interesse pubblico. L’avvio del percorso di disintossicazione presso il Sert non radica il diritto alla permanenza, non essendo dimostrata l’impossibilità di cure adeguate nel Paese di origine. Infine, il richiamo all’art. 12 direttiva 2003/109/CE non evidenzia profili di illegittimità, risultando il giudizio di pericolosità sociale coerente con il bilanciamento richiesto dalla normativa eurounitaria.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione delle condizioni personali e sociali del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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