Atto connesso non impugnato e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9900 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di stile con cui il ricorrente estende l’impugnazione ad ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale è priva di valore processuale, perché inidonea a individuare uno specifico oggetto di impugnativa e a consentire alle controparti il pieno esercizio del diritto di difesa. Il ricorso che abbia ad oggetto esclusivamente un provvedimento a efficacia temporale determinata diventa improcedibile quando una successiva ordinanza, adottata all’esito di una nuova istruttoria, regoli diversamente la materia con autonoma e innovativa valutazione degli interessi, non qualificabile come atto meramente confermativo. Il venir meno dell’interesse alla decisione discende dall’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato e dall’assenza di alcuna utilità, anche solo di precedente, ricollegabile a una pronuncia di annullamento.
Il Fatto
Un’associazione venatoria impugna davanti al TAR Toscana l’ordinanza con cui il Sindaco di un comune aveva vietato la caccia in una porzione di territorio di circa 2,8 kmq nei dintorni di una località, per il periodo compreso tra il 24 agosto e il 15 dicembre 2019. Il ricorso coinvolgeva, con formula di stile, ogni atto antecedente, preordinato, presupposto e conseguente, compresa una successiva ordinanza comunale.
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse stato superato dalla successiva ordinanza con cui il Sindaco aveva inibito la caccia su una porzione più ampia, dall’apertura della stagione venatoria fino alla prima domenica di dicembre di ogni anno. L’associazione appella, deducendo l’error in iudicando sulla declaratoria di improcedibilità e l’omessa pronuncia sui profili di eccesso di potere rispetto all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’oggetto effettivo del giudizio di primo grado, individuandolo nella sola ordinanza sindacale n. 570 del 2019, con la quale il divieto era stato limitato a circa 2,8 kmq e a un arco temporale definito, esauritosi al 15 dicembre 2019. La formula di stile con cui il ricorrente aveva esteso l’impugnazione agli atti connessi è, per la Corte, priva di valore processuale.
Il Collegio ribadisce il principio secondo cui solo un’inequivoca determinazione del petitum consente alle controparti di esercitare compiutamente il diritto di difesa garantito dall’art. 24, comma 2, Cost., richiamando sul punto un proprio recente precedente.
Quanto alla successiva ordinanza comunale, il Consiglio di Stato ne esclude la natura di atto meramente confermativo. Si tratta di una nuova e autonoma determinazione, adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione degli interessi: l’area inibita è estesa a circa 5,00 kmq, comprende la zona già oggetto del precedente provvedimento e ulteriori porzioni di territorio, e sono escluse dal divieto specifiche modalità venatorie.
Da questi rilievi discende il rigetto dell’appello. Il provvedimento impugnato in prime cure ha da tempo esaurito i propri effetti, anche in termini di eventuale precedente, mentre la successiva ordinanza ha regolato diversamente la materia con distinta e innovativa valutazione, pure sul piano istruttorio. Il Collegio compensa le spese del grado di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.