Griglia FUS dettagliata legittima anche con solo voto numerico (Cons. Stato n. 9901 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della qualità artistica nei procedimenti per l’accesso al Fondo unico per lo spettacolo integra esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito se non per macroscopici profili di incongruità. La griglia che articola l’asse in obiettivi strategici, gli obiettivi in obiettivi operativi e questi in fenomeni, prevedendo per ciascun fenomeno il punteggio massimo attribuibile, realizza una sufficiente specificazione dei criteri e dei sub-criteri. Tale articolazione consente di ricostruire ex post l’iter logico seguito dalla Commissione anche quando il giudizio si esprima mediante il solo voto numerico. Non è pertanto illegittima la valutazione che ometta una ulteriore parcellizzazione dei punteggi, ove la graduazione e la predeterminazione dei massimi per singolo fenomeno assicurino trasparenza e controllabilità del giudizio.

Il Fatto

Il Ministero della Cultura appella la sentenza del TAR Lazio n. 19725/2023, che aveva accolto il ricorso dell’organismo istante avverso il decreto direttoriale di esclusione della domanda dal contributo FUS per il programma annuale 2022, nella parte relativa al progetto triennale del settore festival.

Il primo giudice aveva motivato per rinvio alle ragioni di una precedente sentenza dello stesso TAR, ritenendo che il voto numerico potesse valere come motivazione solo in presenza di sotto-voci dettagliate e di una predeterminazione dei pesi specifici. L’appellata resiste chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la disciplina del riparto del Fondo e il sistema di valutazione dettato dal D.M. 1 luglio 2014 e dal D.M. 27 luglio 2017, che affidano alle commissioni consultive il vaglio del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti.

Sul piano della legittimità del modello, il Collegio conferma l’orientamento già espresso con la Cons. Stato, Sez. VI, n. 2699 del 2018: la valutazione della qualità artistica implica discrezionalità tecnica, ma il meccanismo normativo impedisce che essa trasmodi in arbitrio, perché la specificazione in obiettivi e fenomeni, con punteggio massimo per ciascuno, veicola il giudizio entro ambiti obbligatori e definiti.

Passando al caso concreto, la Corte esamina la Tabella 11 dell’Allegato B e rileva che la griglia è dettagliata e non generica: quattro assi, obiettivi strategici e operativi variamente articolati, fenomeni con punteggio massimo predeterminato. Anche se manca la fissazione dei massimi per singolo obiettivo, il dato è agevolmente ricavabile dalla somma dei punteggi dei fenomeni.

Quanto alla dedotta incongruità del punteggio di 8,50, la Sezione osserva che i fenomeni considerati attengono a profili prettamente qualitativi, non suscettibili di misurazione obiettiva. L’esiguità dei massimi per fenomeno e la loro articolazione in un range definito soddisfano l’esigenza di una scala di ripartizione del voto numerico e rendono superflua un’ulteriore parcellizzazione.

La Corte rileva infine che il TAR aveva accolto il ricorso per la sola mancata adozione di criteri specifici, senza scrutinare la legittimità dei singoli punteggi, omissione già censurata dalla Sezione con la Cons. Stato, Sez. VI, n. 11227 del 2023. L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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