Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 2047 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’Amministrazione dello Stato è tenuta a dare completa esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto, con assegnazione all’Amministrazione di un termine per l’adempimento. Per il caso di persistente inottemperanza va nominato commissario ad acta, il quale esegue la sentenza anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 in caso di incapienza dei fondi.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente per sei anni scolastici, con accredito di un contributo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, e condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Notificata al Ministero, non aveva ricevuto alcuna esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha domandato la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risultava che la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 15 luglio 2025 e che era passata in giudicato.
Il Collegio ha accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Nessun adempimento era stato posto in essere dall’Amministrazione, che si era limitata a una difesa di rito.
Non risultando alcuna ottemperanza nelle more, il ricorso è stato accolto e il Ministero condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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