L’atto definitivo sopravvenuto priva di interesse l’impugnazione del provvedimento precedente (Cons. Stato n. 9693 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo sopravvenuto, che chiude in via definitiva un procedimento complesso e ne statuisce l’esito ostativo, ha natura provvedimentale e carattere di definitività, e priva di utilità la decisione del ricorso avverso l’atto precedente, con conseguente improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse. La chiusura del percorso procedimentale, resa esplicita dalla declaratoria di cessazione della fase di sperimentazione e dal definitivo parere negativo, rende superati gli atti endoprocedimentali in precedenza adottati. Nel merito, la risoluzione delle problematiche interferenziali tra impianti di diffusione radiofonica va condotta alla stregua della Raccomandazione ITU-R BS 412, che indica in modo oggettivo i rapporti di protezione da rispettare, e non della Raccomandazione ITU-R BS 562.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento adottato dal commissario ad acta il 26.11.2012, reso in attuazione di una sentenza del TAR Lombardia di accoglimento del ricorso avverso il silenzio. Il provvedimento commissariale sanciva l’impraticabilità tecnica di una specifica localizzazione di un impianto di diffusione nella città di Milano.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, con sentenza n. 622 del 2022, dichiarava improcedibile il ricorso originario. Il giudice di primo grado riteneva il provvedimento commissariale definitivamente superato negli effetti dal provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del 19.03.2018, che affermava l’impossibilità di delocalizzare l’impianto nell’intero territorio del capoluogo lombardo. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello, deducendo l’erroneità della ritenuta mancanza di interesse e riproponendo le censure di merito non esaminate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato. Il provvedimento del 2018 presenta una evidente natura provvedimentale e un chiaro carattere di definitività, tale da privare di utilità la decisione del ricorso avverso l’atto precedente del 2012, adottato dal commissario ad acta in esito al giudizio sul silenzio.
L’analisi dell’atto fondante la decisione di primo grado ne conferma gli effetti e la valenza di definitiva ostatività. Esso statuisce la conclusione dell’iter, come emerge dalla declaratoria di cessazione della ormai ventennale fase di sperimentazione, con il definitivo parere negativo alla dislocazione del diffusore. Tale indicazione conclusiva rende evidente il carattere definitivo anche rispetto ai pregressi atti, compreso quello impugnato in prime cure, chiudendo un percorso sperimentale nel corso del quale erano stati adottati altri passaggi, fra cui quelli in contestazione.
La motivazione dell’atto conclusivo del 2018 si caratterizza per una particolare articolazione, frutto delle risultanze del lungo iter precedente. Il Collegio richiama la comunicazione dei motivi ostativi e la risposta alle osservazioni, il parere negativo dell’ARPA, la circostanza che l’impianto censito a Brunate era stato posto immediatamente in condizioni non operative per incompatibilità con altro impianto FM, e la chiusura con esito negativo di tutti i procedimenti volti a testare i siti tecnologici di Milano. Il diniego definitivo si accompagna all’invito alla direzione competente per il depennamento dalla concessione dell’impianto di Brunate, mai esercito per incompatibilità dimostrata verso i terzi legittimi utilizzatori.
L’appello è infondato anche nella parte in cui ripropone le censure di merito. Dalle risultanze documentali emerge che, nella risoluzione delle problematiche interferenziali, gli Ispettorati Territoriali devono fare riferimento alla Raccomandazione ITU-R BS 412, come correttamente eseguito dal commissario ad acta, e non alla Raccomandazione ITU-R BS 562. La prima viene applicata in quanto indica, in maniera oggettiva e basandosi su dati di emergenza scientifica, i rapporti di protezione da rispettare tra i segnali in caso di disturbi interferenziali. L’appello è pertanto respinto, con condanna della parte appellante alle spese del grado, liquidate in favore delle parti appellate costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.