Pubblicità fibra ottica, competenza AGCM e pratiche scorrette: la Cassazione della trasparenza (Cons. Stato n. 9692 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei settori regolati, la competenza ad accertare e sanzionare le condotte che integrano una pratica commerciale scorretta spetta in via esclusiva all’AGCM, salvo che la disciplina di settore detti, per gli aspetti specifici della fattispecie, obblighi incompatibili con quelli posti a tutela del consumatore. L’art. 71, comma 1-bis, d.lgs. n. 259/2003 si limita a demandare all’AGCOM la definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture, senza disciplinare profili ulteriori, sicché non si configura alcun conflitto normativo. L’uso di claim che enfatizzano prestazioni apicali, omettendo le limitazioni tecnologiche e geografiche e il costo dell’opzione a pagamento per raggiungerle, integra una pratica ingannevole e omissiva ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Il carattere di reato di pericolo della fattispecie rende irrilevante l’accertamento dell’effettiva alterazione delle scelte dei consumatori.
Il Fatto
L’AGCM, all’esito del procedimento avviato nel novembre 2017, accertava che la società aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta nelle campagne pubblicitarie relative alle offerte di connettività in fibra ottica, inibendone la continuazione e irrogando una sanzione amministrativa. Le veniva contestato di aver impiegato claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale della fibra e il raggiungimento delle massime prestazioni, omettendo le limitazioni tecniche e geografiche e la circostanza che, per ottenere le velocità pubblicizzate, occorreva attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento dopo un periodo iniziale di gratuità.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso della società. Un secondo provvedimento sanzionava poi la prosecuzione della condotta, in violazione del primo atto, e anche tale decisione era confermata in primo grado. La società proponeva due appelli, riuniti e decisi con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza dell’AGCM. Ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale, dal criterio della specialità per settori a quello della specialità per fattispecie affermato dall’Adunanza plenaria n. 3/2016, e richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17, la Corte osserva che il parametro dirimente è quello dell’incompatibilità. L’art. 71, comma 1-bis, d.lgs. n. 259/2003 demanda all’AGCOM solo la definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture: non disciplina altri profili e pertanto non osta all’applicazione dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo. La competenza a sanzionare spetta dunque all’AGCM.
Nel merito, la Corte ribadisce che la pratica è scorretta quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio. L’assenza, all’epoca dei fatti, di una disciplina specifica del settore non esime il professionista dal porre in essere regole di prudenza e trasparenza. L’uso isolato del termine omnicomprensivo “fibra” non è idoneo a rappresentare le diverse possibilità tecniche di realizzazione, cui corrispondono livelli di prestazione differenti.
La Corte esamina analiticamente gli spot televisivi, il sito web, gli opuscoli e la cartellonistica, rilevando che in ciascuno di essi le informazioni sulle limitazioni e sul costo dell’opzione erano collocate in modo poco visibile o in sezioni separate. I rimandi al sito sono qualificati come rinvii mobili, inidonei a colmare le lacune informative. La condotta si presenta pertanto ingannevole e omissiva.
Quanto al rigetto degli impegni, la Corte riconosce all’Autorità un’ampia discrezionalità: la gravità e la manifesta scorrettezza della pratica giustificano la prosecuzione del procedimento sanzionatorio. Sulla recidiva si osserva che non è richiesta la sostanziale identità delle fattispecie, essendo sufficiente che il professionista sia già stato destinatario di provvedimenti in materia di pratiche scorrette. La Corte esclude infine la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e conferma la legittimità del secondo provvedimento per inottemperanza. Gli appelli sono respinti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20 Cod. cons. – Divieto delle pratiche commerciali scorrette
- Art. 21 Cod. cons. – Azioni ingannevoli
- Art. 22 Cod. cons. – Omissioni ingannevoli
- Art. 27 Cod. cons. – Tutela amministrativa e giurisdizionale