Annullamento del titolo edilizio e poteri conformativi del Comune tra proporzionalità e ragionevolezza (TAR Marche n. 930 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo edilizio annullato in sede giurisdizionale, l’effetto conformativo del giudicato di annullamento non impone al Comune di disporre sempre e comunque la demolizione di quanto realizzato. L’Amministrazione è tenuta a verificare, con motivazione specifica e in ragione di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto, se i vizi accertati siano emendabili e se la demolizione sia effettivamente possibile, comparando l’interesse pubblico al ripristino dello status quo ante con le posizioni giuridiche soggettive del privato incolpevole. È pertanto conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza il rilascio di un nuovo titolo che, in luogo della demolizione, adegui il manufatto già eseguito alle prescrizioni urbanistiche violate, previa istruttoria condotta ex novo. Il criterio della vicinitas, che fonda la legittimazione ad impugnare il titolo edilizio, non attribuisce al proprietario confinante il diritto di ricevere l’avviso di avvio del procedimento.
Il Fatto
Nel 2006 una società presentava domanda di titolo unico per la sopraelevazione di un albergo, con copertura cilindrica in legno lamellare. Il progetto veniva assentito con permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, quest’ultima confermata per silentium dalla Soprintendenza.
I proprietari confinanti impugnavano i titoli e il TAR li annullava con la sentenza n. 860/2009, per contrasto con il piano particolareggiato in tema di copertura piana e di altezza massima. La società presentava quindi domanda per abbassare il solaio di copertura e conformare l’opera al giudicato, ottenendo un nuovo permesso di costruire e un titolo unico nel 2010, poi seguiti da una variante nel 2012. I ricorrenti impugnavano entrambi i titoli, deducendo l’illegittimità della variante a un permesso annullato, vizi istruttori e violazioni del piano.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, il Collegio esamina il primo gravame prescindendo dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, stante l’infondatezza nel merito. La censura secondo cui sarebbe stata assentita la variante di un titolo inesistente è respinta: la domanda non era in variante, l’istruttoria è stata condotta ex novo e la formula “in variazione” contenuta nell’oggetto non condiziona la qualificazione sostanziale degli atti.
Il Collegio richiama il principio di conservazione: l’effetto conformativo dell’annullamento non obbliga il Comune alla demolizione, dovendo questi valutare con motivazione specifica l’emendabilità dei vizi e la comparazione degli interessi, secondo l’insegnamento di TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 7543 del 2022. L’appiattimento della copertura e l’abbassamento della struttura rispondono dunque a proporzionalità e ragionevolezza.
Quanto all’autorizzazione sismica, essa non costituisce presupposto del titolo ma ne condiziona gli effetti, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 1614 del 2022; il nuovo progetto, comunque, non altera il comportamento statico dell’opera. Infondate sono anche le doglianze sulla copertura piana e sull’omessa allegazione di una tavola progettuale, comunque richiamata nella determinazione approvativa del verbale di Conferenza di servizi.
Nel secondo ricorso, il Collegio nega che la vicinitas fondi un diritto alla comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo identità tra legittimati all’impugnazione e destinatari dell’avviso, richiamando TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 3116 del 2020 e TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 715 del 2017. Le censure istruttorie sono smentite dal verbale di Conferenza di servizi; le potenzialità edificatorie risultano rispettate, essendo la superficie ammessa pari a mq. 294,50 e quella utilizzata inferiore. Infine, la mancata indicazione del termine di inizio lavori non vizia il titolo, supplendo l’art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001. I ricorsi sono respinti e le spese compensate.
Nota della Redazione
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