Improcedibilità del ricorso principale e riflessi sul ricorso incidentale nel rito appalti (TAR Toscana n. 805 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’ordo questionum impone di esaminare per primo il ricorso principale, poiché l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non determina l’improcedibilità del principale, mentre l’infondatezza o l’improcedibilità del principale rende improcedibile l’incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché la dichiarazione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale travolge anche il ricorso incidentale, che diviene improcedibile. Il contributo unificato segue le regole della soccombenza e resta a carico del ricorrente principale, anche in caso di compensazione delle spese.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Toscana la determinazione con cui l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale aveva aggiudicato un lotto di gara per la fornitura di sistemi di isteroscopia, deducendo l’illegittima collocazione della propria offerta al secondo posto. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e l’aggiudicataria.
Nel corso del giudizio è intervenuto un ricorso incidentale dell’aggiudicataria, volto a contestare la posizione in graduatoria della ricorrente principale. Successivamente la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ordine delle questioni. Secondo l’orientamento più recente, il giudice deve esaminare per primo il ricorso principale. Se, partendo dall’esame del ricorso incidentale, permane comunque l’obbligo di decidere il principale, non è vero il contrario: quando il ricorso principale risulta infondato, l’incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 9472 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 7323 del 2025.
Attesa l’espressa dichiarazione della parte ricorrente, il TAR dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: il giudice non può decidere nel merito quando l’attore, prima della delibazione, dichiari di rinunciare o di non avere più interesse all’annullamento. Sul punto è richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014.
In applicazione dei medesimi principi, il Collegio dichiara improcedibile anche il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il TAR le compensa, avuto riguardo alle circostanze del giudizio, ad eccezione del rimborso del contributo unificato versato per il ricorso incidentale, posto a carico esclusivo del ricorrente principale. La sentenza richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 2336 del 2026: ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, la parte ricorrente principale soccombente è tenuta alla restituzione del contributo unificato indipendentemente dalla disamina nel merito della censura incidentale, poiché il contributo segue per legge le regole della soccombenza e dell’anticipazione, senza margini di discrezionalità.
Nota della Redazione
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