Sei scatti stipendiali al collocamento a riposo su domanda (TAR Piemonte n. 1770 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, compresi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, e va computato ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. L’ambito soggettivo della disposizione si desume dalla nozione ampia di forze di polizia richiamata dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Sul piano oggettivo il beneficio è subordinato al duplice presupposto del compimento dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile, sicché anche la cessazione dal servizio a domanda fa sorgere il diritto. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo ha natura di mero onere e non è assistito da sanzione decadenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente a forza di polizia a ordinamento militare con il grado di appuntato scelto, si congeda su domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. L’INPS liquida il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.
Il ricorrente impugna il prospetto di liquidazione e chiede l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione degli scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto eccepisce in via preliminare la decadenza per tardiva presentazione della domanda e contesta nel merito la spettanza del beneficio.
La Motivazione della Corte
L’eccezione preliminare è respinta. Il Collegio osserva che nessuna norma attribuisce natura decadenziale al termine di cui all’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987. Il comma 3, disponendo che il collocamento a riposo decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della domanda, rivela che il termine opera solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Attribuirgli perentorietà produrrebbe una irragionevole diversità di trattamento tra chi si attiva entro il termine e chi nelle annualità successive.
Nel merito il ricorso è fondato. La questione ha formato oggetto di un duraturo contrasto giurisprudenziale, ricorda il Tribunale, oggi composto attorno all’indirizzo favorevole al riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia. In tal senso depongono le pronunce del C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e della Sez. II del Consiglio di Stato n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023.
Sul piano soggettivo, la Corte rileva che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 è ormai abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66 del 2010, senza reviviscenza della previsione originaria. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, la cui nozione di forze di polizia si desume dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, senza distinguere tra ordinamento civile e militare.
Sul piano oggettivo, il comma 2 richiede il compimento dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile, con la conseguenza che anche la cessazione a domanda integra il diritto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non osta: esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
Quanto alla legittimazione passiva, l’ente previdenziale è l’unico titolare della competenza a liquidare il trattamento di fine servizio. Infine, il Collegio esclude i prospettati profili di incostituzionalità: la copertura finanziaria sussiste e il relativo principio è limite per il legislatore, non per il giudice; il canone di ragionevolezza è rispettato perché l’omogeneizzazione del trattamento evita disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza.
Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto al beneficio e condanna dell’Istituto alla corresponsione degli emolumenti, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo. È respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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