Controsagome in acciaio illegittime se non giustificate da ostacoli sulla carreggiata (TAR Toscana n. 115 del 29.01.2024)
omissione dei nominativi delle parti nel corpo del commento secondo le regole redazionali.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di controsagome (limitatori in altezza) è consentita solo in funzione della sicurezza della circolazione, ossia dove ostacoli posti al di sopra della carreggiata rendano necessario impedire in posizione anticipata il transito, e non la sosta, di veicoli eccedenti una determinata altezza. È pertanto illegittima l’ordinanza comunale che utilizzi le controsagome per impedire l’accesso e la sosta degli autocaravan in aree destinate a parcheggio, perseguendo finalità estranee al codice della strada. La sosta costituisce componente statica della circolazione e non può essere compressa con strumenti previsti per ragioni di sicurezza della marcia, né con provvedimenti che, nella sostanza, vietino la circolazione agli autocaravan e la consentano alle autovetture. Il campeggio è fenomeno diverso dalla sosta e va contrastato con gli strumenti sanzionatori propri, non con limitazioni alla circolazione.
Il Fatto
Un’associazione rappresentativa degli utenti in autocaravan ha impugnato l’ordinanza del dirigente della Polizia municipale con cui il Comune aveva istituito il divieto di circolazione per i veicoli di altezza superiore a mt 2,20, mediante installazione di limitatori in altezza in acciaio agli accessi di alcune aree di sosta cittadine. Secondo la ricorrente l’intervento era illegittimo per incompetenza, violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 118 del d.P.R. n. 495/1992, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, avendo il Comune perseguito l’obiettivo di impedire la sosta dei camper.
Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’associazione e sostenendo la legittimità del provvedimento, adottato per regolamentare la circolazione e garantire la migliore fruibilità dei parcheggi. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato al primo motivo. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio individua i requisiti della rappresentatività nelle previsioni statutarie, nell’assetto organizzativo stabile e nel collegamento continuativo con l’interesse leso. Tali requisiti sussistono in capo all’associazione, il cui statuto prevede espressamente la tutela del diritto degli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale, e che risulta interlocutrice del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza e quella di merito (tra cui TAR Toscana n. 576 del 2015 e TAR Toscana n. 379/2023).
Nel merito, il Collegio ritiene fondati il secondo e il terzo motivo. Dalle premesse del provvedimento emerge con evidenza l’intento di impedire la sosta degli autocaravan, utilizzati come aree di campeggio, con conseguente degrado ambientale. Le controsagome, però, non possono essere impiegate a questo fine. A partire dal D.M. 2 agosto 1980 il loro uso è consentito solo a tutela della sicurezza della circolazione, dove ostacoli sopra la carreggiata rendano necessario impedire in via anticipata il transito di veicoli di una certa altezza. L’art. 118, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 495/1992 impone il segnale solo se l’altezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella dei veicoli definita dall’art. 61 c.d.s.: nel caso di specie non risultano ostacoli che impediscano la circolazione a veicoli più alti di 2,20 metri.
Non soccorrono le norme invocate dall’Amministrazione. L’art. 7, comma 1, lett. d), c.d.s. riguarda la riserva di spazi a categorie determinate di veicoli, non il divieto generalizzato per altezza. Nemmeno è applicabile l’art. 6, comma 4, lett. b), c.d.s., che consente divieti legati alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, mentre il provvedimento persegue finalità estranee alla circolazione.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui non si può escludere l’autocaravan dalla circolazione e dalla sosta in un’area consentendo al contempo l’accesso alle autovetture (TAR Toscana n. 379/2023; TAR Puglia, Bari, n. 1771/2022; TAR Trento n. 52/2022). L’art. 185 c.d.s. distingue nettamente la sosta dal campeggio: la prima è componente statica della circolazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 9, c.d.s. e dell’art. 157, comma 1, lett. c), c.d.s., il secondo è fenomeno non disciplinato dal codice della strada.
Le esigenze di igiene e decoro urbano, pur condivisibili, avrebbero potuto essere perseguite con gli strumenti sanzionatori degli artt. 15, 20 e 185, commi 4, 5 e 6, c.d.s., come già rilevato dal Ministero dei trasporti in una nota richiamata in atti. Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.