Mancata espressione delle preferenze provinciali e decadenza dalle graduatorie concorsuali (TAR Lazio n. 11828 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di immissione in ruolo del personale docente, l’espressione delle preferenze provinciali da parte del candidato costituisce l’atto con cui questi delimita volontariamente il perimetro spaziale della propria disponibilità all’assunzione. La mancata indicazione di una provincia equivale a una rinuncia irrevocabile ai posti ivi disponibili, con conseguente decadenza dalla graduatoria quando, al momento della chiamata, residuino solo sedi non selezionate. Tale effetto non integra una sanzione afflittiva, ma costituisce un effetto legale tipico della procedura, coerente con i principi di autoresponsabilità del candidato e di efficienza amministrativa ex art. 97 Cost. La decadenza non richiede una formale proposta di assunzione individualizzata, operando in forza della sola lex specialis di concorso.
Il Fatto
Una candidata, inserita nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al DDG n. 3059/2024 per la classe di concorso B015, alla voce “rinunce” della domanda aveva escluso le province di Nuoro e Sassari, limitando la propria preferenza a Cagliari e Oristano. All’esito della fase 1 del turno 1 delle nomine in ruolo per l’a.s. 2025/2026, la candidata risultava esclusa in quanto rinunciataria: l’unico posto disponibile nella provincia di Oristano era stato assegnato a un candidato in posizione poziore, mentre per Cagliari non residuavano posti vacanti. La candidata impugnava gli atti del procedimento, deducendo l’illegittimità dell’esclusione per assenza di una formale proposta di assunzione e la sproporzione della decadenza permanente dalla graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo legittima la procedura seguita dall’Amministrazione. Il Collegio ha osservato che il sistema di reclutamento richiede al candidato di esprimere ex ante, in modo vincolante e definitivo, le proprie preferenze territoriali. Il punto B.9.2 del D.M. n. 137/2025 stabilisce espressamente che la mancata indicazione di talune province equivale a rinuncia irrevocabile ai posti disponibili nelle sedi non selezionate. Accettando di partecipare alla procedura, il candidato accetta il rischio che, al suo turno, i posti residui siano collocati proprio nelle province scartate.
Quanto all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 45/2025, invocato dal ricorrente, la Corte ne ha circoscritto la portata: la norma disciplina la fase successiva della decadenza per mancata accettazione della sede scolastica specifica entro cinque giorni dall’assegnazione della provincia, presupponendo che una preferenza utile per quella provincia sia stata espressa. Essa non incide sui meccanismi di assegnazione provinciale regolati dalla lex specialis.
In ordine al difetto di proporzionalità, il Collegio ha ritenuto che l’esclusione sia giustificata dai principi di buon andamento ed efficienza amministrativa. Consentire ai candidati di mantenere la propria posizione nonostante la mancata accettazione delle sedi disponibili paralizzerebbe il sistema delle immissioni in ruolo, lasciando scoperti i posti vacanti e obbligando al ricorso a supplenze, in contrasto con gli obiettivi del PNRR. La decadenza dalla graduatoria non è stata qualificata come sanzione, ma come effetto legale tipico della mancata disponibilità del candidato rispetto ai posti residuati.
Il TAR ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando la discrezionalità del legislatore nella regolamentazione dell’accesso al pubblico impiego e il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che impone al candidato di ponderare le proprie scelte senza aggravare la posizione degli altri partecipanti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.