Ricorso inammissibile per difetto di interesse contro atto comunale anti 5G (TAR Toscana n. 133 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di Giunta comunale che esprima contrarietà alla sperimentazione della tecnologia 5G e approvi un atto di indirizzo alla struttura burocratica costituisce atto programmatico, privo di valenza provvedimentale. Essa non produce alcuna lesione attuale della posizione giuridica sostanziale del gestore telefonico, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Gli effetti lesivi, ove sussistenti, si producono soltanto all’esito degli eventuali atti applicativi. Il generico proposito di astenersi per il futuro dall’autorizzare progetti relativi al 5G, letto alla luce della natura di mero indirizzo e della mancanza di poteri diretti della Giunta in materia, non integra un divieto autoapplicativo.
Il Fatto
Con deliberazione n. 13 del 4 febbraio 2020 la Giunta comunale di Pescia esprimeva la propria contrarietà al programma di assegnazione delle frequenze per lo sviluppo della tecnologia 5G e approvava una serie di iniziative, qualificate come atto d’indirizzo per la struttura burocratica comunale. Il dispositivo enunciava sei punti, tra cui la contrarietà a qualsiasi sperimentazione sul territorio e il proposito di astenersi dall’autorizzare nuovi progetti.
La società ricorrente, assegnataria di diritti d’uso su alcune frequenze utilizzabili per il 5G, impugnava la delibera davanti al TAR Toscana con dodici censure, poi integrate da motivi aggiunti depositati il 23 settembre 2020. Si costituivano in giudizio, con comparsa di pura forma, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il Collegio ha sollecitato il contraddittorio ex art. 73, terzo comma, cod. proc. amm. in ordine a una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in considerazione del carattere non provvedimentale dell’atto impugnato.
Il Tribunale richiama un orientamento consolidato secondo cui l’impugnazione di un atto di indirizzo è inammissibile per carenza originaria di interesse: attraverso tale atto non si produce alcuna lesione attuale di una posizione giuridica sostanziale. Gli effetti lesivi diretti, autonomi e immediati non possono che prodursi all’esito degli atti applicativi. A sostegno richiama Consiglio di Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4401, Consiglio di Stato, 29 aprile 2019, n. 2731 e TAR Lombardia, Milano, IV, 5 aprile 2023, n. 853.
Nel caso concreto la delibera è espressamente qualificata come atto d’indirizzo e la ricorrente non ha individuato successive manifestazioni amministrative concretamente lesive, né sul piano della programmazione degli interventi — potestà spettante al Consiglio comunale ai sensi degli artt. 8, sesto comma, della legge n. 36/2001 e 42 del d.lgs. n. 267/2000 — né sul piano delle singole istanze autorizzatorie.
La lettura dei sei punti del dispositivo evidenzia iniziative di carattere politico e di promozione di tavoli tecnici che, di per sé, non ledono gli interessi legittimi della ricorrente. Il solo riferimento alla volontà di astenersi per il futuro dall’autorizzare progetti va letto alla luce della natura di mero indirizzo e dell’assenza di poteri diretti della Giunta. Non si è in presenza di un divieto autoapplicativo, ma di un atto non vincolante, peraltro sostanzialmente superato dalla riscrittura dell’art. 8, sesto comma, della legge n. 36/2001 operata dall’art. 38, sesto comma, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito; compensazione nei confronti delle altre Amministrazioni, prive di sostanziale attività difensiva.
Nota della Redazione
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