Trasferimento d’autorità del militare e bilanciamento con le esigenze familiari (TAR Toscana n. 132 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di trasferimento d’autorità del personale militare non esige, di regola, una motivazione espressa, ove lo si qualifichi come ordine militare. Anche a prescindere da tale qualificazione, le esigenze familiari rappresentate dall’interessato non possono dirsi pretermesse quando siano state esaminate in contraddittorio secondo la disciplina interna sulle procedure di impiego e siano state motivatamente recessive rispetto alle effettive necessità di servizio della sede di destinazione. Il giudizio di comparazione tra interesse pubblico e interesse privato resta sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere, ma la dimostrata scopertura dell’organico della sede di destinazione e la condizione di sovraorganico delle sedi richieste rendono la scelta amministrativa non manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito Italiano, appreso della propria inclusione nelle proposte di impiego per l’anno 2019 con destinazione a una sede diversa, indirizzava allo Stato Maggiore dell’Esercito una memoria procedimentale. Rappresentava difficoltà familiari, legate all’assistenza di tre figlie minori residenti in altra provincia, e chiedeva in alternativa l’assegnazione a una sede compatibile.

L’Amministrazione replicava che il reimpiego discendeva da esigenze istituzionali di alimentazione degli enti della sede di destinazione e che i disagi familiari, comuni a gran parte del personale militare, non potevano trovare considerazione in un’ottica di bilanciamento degli interessi. Seguiva il trasferimento d’autorità con contestuale riqualificazione nella posizione organizzativa di addetto di branca. Il ricorso, dapprima proposto dinanzi al TAR Lazio, era dichiarato da quel giudice carente di competenza; riassunta la causa dinanzi al TAR Toscana e respinta l’istanza cautelare, la questione giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento. Pur prendendo atto della tesi che ravvisa nel trasferimento d’autorità del militare un ordine, con conseguente non necessità di motivazione espressa — indirizzo che il giudice richiama nelle pronunce di TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2394 del 2023, TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 2635 del 2023 e TAR Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2023 —, la sentenza ritiene di poter decidere senza risolvere quel nodo.

La ragione è processuale e sostanziale insieme. Le esigenze familiari del ricorrente risultano essere state portate all’attenzione dell’Amministrazione e discusse in contraddittorio, secondo la sistematica della direttiva interna sulle procedure di impiego del personale militare dell’Esercito. Esse sono state poi confutate con una nota che ha concluso per la prevalenza delle esigenze di servizio della sede di destinazione. Il presupposto del dedotto difetto di motivazione viene così meno in radice.

Il Collegio passa quindi al merito del bilanciamento. La documentazione depositata dall’Amministrazione dimostra che la scopertura della sede di destinazione era effettiva e pari al 74%, mentre la sede di provenienza era pienamente coperta. La sede richiesta dal ricorrente versava in sovraorganico per il 106%, con conseguente impossibilità di assegnazione.

Analogo ragionamento vale per l’ulteriore sede alternativa e per la posizione organizzativa di tecnico di aeromobile. Quella sede registrava un sovraorganico del 168%, né risultavano posizioni di quel tipo presso il comando di destinazione. La riqualificazione nella posizione di addetto di branca trovava quindi giustificazione nella carenza di organico e corrispondeva, peraltro, alla posizione che il ricorrente stesso aveva indicato nella propria richiesta di trasferimento.

Le censure di illogicità, travisamento e mancata comparazione tra interessi risultano pertanto infondate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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