Autotutela sulla SCIA di agibilità: la falsità non copre le valutazioni giuridiche (TAR Toscana n. 1277 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio si applica anche alla SCIA sostitutiva del certificato di agibilità. La falsità rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis non può essere predicata delle dichiarazioni asseverate del tecnico che costituiscono interpretazione e applicazione di norme giuridiche, e non rappresentazione di fatti oggettivamente verificabili. Il potere di dichiarare l’inagibilità ex art. 222 del r.d. n. 1265/1934 e art. 26 del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere speciale e derogatorio e non è soggetto ai termini ordinari di controllo della SCIA, ma opera nei soli limiti delle condizioni igienico-sanitarie. La competenza a emanare il provvedimento spetta al dirigente e non al Sindaco, trattandosi di potere ordinario tipizzato e non di ordinanza contingibile e urgente. La sanzione ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 è irrogabile solo per inottemperanza a ordini di demolizione, non per violazioni di prescrizioni igienico-sanitarie.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un immobile originariamente composto da due unità abitative, poi frazionato in otto unità e sanato con provvedimenti di condono. Per quattro unità venivano depositate le segnalazioni certificate di agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, senza opposizione nei termini. A seguito di sopralluoghi il Comune riscontrava la mancanza dei rapporti di aerazione e illuminazione prescritti dal d.m. 8 luglio 1975 e adottava l’annullamento in autotutela delle SCIA, la dichiarazione di inabitabilità di tutte le unità e l’inibizione dell’uso dei locali cucina in tre alloggi.

I proprietari impugnavano tali atti con ricorso principale, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti: il primo avverso la sanzione amministrativa per inottemperanza, il secondo avverso l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva disposto lo sgombero, il divieto di accesso e la trasmissione della documentazione comprovante l’esecuzione entro quindici giorni.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio ritiene fondata la censura di tardività dell’autotutela. Il Comune sosteneva che il termine non operasse per la non veridicità dell’attestazione del tecnico. Il Tribunale replica che le dichiarazioni asseveranti sulle qualità giuridiche dell’immobile non sono circostanze di fatto di cui predicare verità o falsità: costituiscono il risultato dell’interpretazione di norme spesso di non univoco significato. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2905 del 2023, si chiarisce che la falsità ex art. 21-nonies, comma 2-bis riguarda false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni mendaci accertate con sentenza irrevocabile, non il titolo o la disciplina urbanistica di riferimento.

Il secondo motivo è respinto. La disciplina della SCIA di agibilità ha carattere speciale e derogatorio: la presentazione non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità ex art. 222 del r.d. n. 1265/1934. In materie con interessi pubblici primari di igiene e sanità il legislatore può diversamente regolare il controllo rispetto al termine dell’art. 19 della legge n. 241/1990 (richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 617 del 2016). La verifica negativa successiva può condurre all’inagibilità solo per difetto delle condizioni di igiene e salubrità, non per gli altri profili oggetto della segnalazione (Cons. Stato, Sez. II, n. 3836 del 2021).

La terza censura è infondata: il frazionamento è avvenuto nella vigenza della normativa igienico-sanitaria, e un vano buio in un ampio appartamento non equivale a spazi ridotti a una o due stanze. La doglianza sull’unità sottoposta a sequestro è inammissibile per carenza di interesse attuale. Quanto alla competenza, il potere ex art. 222 del t.u. leggi sanitarie è tipizzato e ordinario, privo del carattere derogatorio delle ordinanze sindacali: trova applicazione l’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce la competenza ai dirigenti.

Sul primo ricorso per motivi aggiunti, il profilo assorbente è accolto: la sanzione ex art. 31, comma 4-bis è irrogabile solo per inottemperanza a ordini di demolizione. Il potere di sgombero esercitato trovava fondamento nella disciplina igienico-sanitaria e non in quella edilizia, con esclusione dell’apparato sanzionatorio. Quanto al secondo ricorso, è inammissibile per difetto di interesse la parte sullo sgombero e sul divieto di accesso, già impliciti nell’ordinanza di inagibilità. È invece fondata la censura sul termine di quindici giorni, non congruo rispetto alla complessità dell’allontanamento degli inquilini, non destinatari del provvedimento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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