Atto plurimotivato e P.A.S. biometano: sufficiente un motivo legittimo (TAR Puglia n. 630 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere l’atto, anche quando gli ulteriori motivi di doglianza risultino fondati, perché l’annullamento non potrebbe comunque travolgere un provvedimento sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice. Ne deriva che il ricorso che ometta di censurare specificamente taluno dei motivi di diniego è inammissibile per difetto di interesse. Il diniego di procedura abilitativa semplificata per impianti alimentati da fonti rinnovabili può fondarsi sugli esiti della conferenza di servizi svoltasi in un procedimento precedente di identico oggetto, non essendo necessaria la sua reiterazione quando gli aspetti territoriali non siano soggetti a mutamento. La mera dichiarazione del progettista non vale a superare le carenze istruttorie già emerse in quella sede.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Biccari una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di biometano da valorizzazione di scarti agricoli. Il Comune rigettava l’istanza con determinazione dirigenziale n. 687 del 21.08.2023, rilevando la produzione di false attestazioni e una pluralità di carenze: disponibilità giuridica dei terreni, soluzione di connessione, vincoli, parere dell’Autorità di Bacino, parere sanitario, disponibilità finanziaria.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 8-bis del d.lgs. n. 28/2011, oltre a incompetenza ed eccesso di potere, e chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’onere regionale di comprova delle risorse finanziarie. Proponeva anche domanda risarcitoria. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura del provvedimento impugnato, che fonda il diniego su dieci ordini di ragioni. Il ricorso ne censura solo alcune e omette ogni rilievo sul motivo relativo all’assorbimento dei precedenti rilievi e su quello concernente gli oneri istruttori. Richiamando Cons. Stato n. 1801 del 23 febbraio 2024, il TAR ribadisce che in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice: la mancata impugnazione di taluni motivi rende quindi inammissibile la domanda.
Nel merito, il Collegio condivide le difese del Comune. La nuova istanza faceva seguito a un procedimento analogo, nel quale erano emerse carenze istruttorie e si era svolta una conferenza di servizi ai sensi del quinto comma dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011. In quella sede l’Autorità di Bacino aveva richiesto uno studio di compatibilità idrologico-idraulica, mentre la Provincia di Foggia aveva rappresentato l’impossibilità di rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Nella seconda P.A.S. dette carenze venivano coperte da mere dichiarazioni del progettista.
Il TAR ritiene che la dichiarazione secondo cui l’immobile non ricadeva in area vincolata contrasti con l’accertata riconducibilità dell’area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1). Il provvedimento di rigetto è dunque esente da censure ed è sufficientemente motivato sulla scorta delle risultanze della precedente conferenza di servizi. Non è vero, quindi, che l’amministrazione abbia omesso di considerare la pregressa procedura.
Quanto all’eccepita incompetenza del Comune, il Collegio la ritiene priva di pregio: l’amministrazione si è limitata a fare propri gli atti già emessi dalle altre amministrazioni in un procedimento di identico oggetto, e una nuova conferenza sarebbe stata superflua. Le doglianze sui pareri mancanti avrebbero poi dovuto essere rivolte anche alle amministrazioni coinvolte.
Sulla disponibilità degli immobili, il mero contratto preliminare con immissione nel possesso alla stipula del definitivo non attribuisce la disponibilità richiesta: la società non ha dimostrato di averla acquisita. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, non essendo identificata l’area di buffer. Il parere favorevole della Regione Puglia non supera la mancata pronuncia della Provincia e dell’Autorità di Bacino. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato; la domanda risarcitoria è rigettata e la questione pregiudiziale non assume rilevanza, stante la definizione in rito. Spese compensate.
Nota della Redazione
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