Progressione verticale, valutazione dei titoli e onere di motivazione sui punteggi (TAR Puglia n. 691 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura selettiva interna per la progressione verticale, la Commissione esaminatrice è tenuta a valutare i titoli prodotti dai candidati sulla base delle risultanze documentali, senza colmare con valutazioni intuitive i dati ivi mancanti. Il punteggio per i corsi di formazione e aggiornamento va commisurato alla durata effettivamente documentata dall’attestato, secondo le fasce previste dalla lex specialis. L’attribuzione di un punteggio superiore a quello spettante integra violazione dell’art. 4 dell’avviso e altera la graduatoria finale. L’illegittimità della valutazione dei titoli comporta l’annullamento degli atti impugnati, la collocazione del ricorrente in posizione utile e il riconoscimento del danno da perdita di qualifica.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura comparativa interna indetta dall’ASL di Taranto per la progressione verticale del personale del comparto, finalizzata alla copertura di ventiquattro posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 80/2021. Con deliberazione del 5.5.2023 il Direttore Generale approvava la graduatoria finale, nella quale la ricorrente risultava collocata in posizione non utile, al venticinquesimo posto.
Impugnava quindi la delibera e i verbali di gara, deducendo la violazione dell’art. 4 dell’avviso sui criteri di attribuzione dei punteggi e l’eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Chiedeva l’annullamento degli atti, il risarcimento del danno da differenza retributiva e la declaratoria di inefficacia dei contratti medio tempore stipulati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso formulata dall’amministrazione. L’atto lesivo è individuato nella delibera del 5.5.2023, che — a differenza della prima graduatoria approvata il 31.3.2023 — non include la ricorrente tra i vincitori. Il ricorso è pertanto tempestivo.
Il motivo relativo all’incompetenza della Commissione a riesaminare i punteggi viene dichiarato oggetto di espressa rinunzia, con conseguente valutazione di piena integrità del contraddittorio, non essendo evocate in giudizio ulteriori controinteressate.
Nel merito, il Tribunale esamina la doglianza sull’attribuzione dei punteggi. Quanto alla prima censura — l’estraneità dei titoli al profilo selezionato — la ritiene infondata: la declaratoria del Collaboratore Amministrativo Professionale delinea mansioni assai late, estese ai settori statistico, sociologico e legale. Tale ampiezza non consente di scorgere profili di irragionevolezza o illogicità manifesta nell’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione.
Diversamente, è fondata la censura sulla violazione dell’art. 4 dell’avviso in punto di punteggi. La lex specialis prevede, per i corsi di formazione, 0,02 punti per gli eventi di un solo giorno, 0,25 per quelli fino a dieci giorni e 0,50 per quelli di durata superiore. All’attestato di lingua araba, privo dei giorni ma articolato su due mesi, era stato attribuito 0,500 anziché 0,250; all’attestato di lingua inglese del British Institutes, privo di ogni riferimento ai giorni, era stato attribuito 0,500 anziché 0,02.
Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui la durata superiore ai dieci giorni sarebbe desumibile per intuizione: l’amministrazione non può intuire, dovendo valutare i documenti in base alle risultanze emergenti dagli stessi. Non è condivisibile neppure il richiamo a un ulteriore attestato non prodotto in sede di domanda. Dalla detrazione dei punteggi illegittimamente attribuiti deriva la collocazione della ricorrente in posizione utile, con assorbimento delle ulteriori censure. Ne consegue la fondatezza della domanda risarcitoria, commisurata alla differenza retributiva tra gli emolumenti connessi alla qualifica superiore e quelli effettivamente corrisposti.
Nota della Redazione
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