Rettifica in esecuzione del giudicato e attività vincolata della Commissione medica (TAR Puglia n. 266 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale con cui la Commissione medica si limita a correggere la decorrenza del giudizio di inidoneità, in adesione a una sentenza passata in giudicato, ha natura meramente conformativa e costituisce atto dovuto di esecuzione del dictat giurisdizionale. Esso non avvia un nuovo procedimento e non impone il coinvolgimento dell’interessato con l’assistenza del medico di fiducia. La diversa composizione dell’organo collegiale e l’asserito conflitto di interessi di un componente non assumono rilievo, atteso il carattere vincolato dell’attività di correzione. L’eventuale erronea indicazione dell’ufficio richiedente integra al più una irregolarità formale, inidonea a invalidare l’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa in servizio presso la Marina Militare, aveva impugnato un primo verbale della Commissione Medica Interforze di seconda Istanza di Roma, che lo aveva dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato con decorrenza dal 18.06.2019. Con la sentenza n. 1506 del 31.12.2020 il TAR Puglia aveva accolto il ricorso limitatamente alla decorrenza, fissandola al 27.9.2019, e lo aveva rigettato per il resto. La Commissione ha quindi adottato un nuovo verbale, notificato l’11.03.2021, con cui ha rettificato la sola data di decorrenza in conformità alla pronuncia.

Avverso tale atto di rettifica il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo il travisamento dei fatti in ordine all’ufficio richiedente la visita, la necessità che la correzione provenisse dai medesimi componenti della Commissione originaria, la sussistenza di un conflitto di interessi e l’apertura di un nuovo procedimento senza avviso per l’assistenza del medico di fiducia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta tutte le censure, muovendo dalla qualificazione dell’atto impugnato. Dal tenore del verbale emerge che lo stesso ha come unico contenuto quello di adeguare la data di decorrenza dell’inidoneità a quanto accertato nella sentenza n. 1506 del 31.12.2020, poi divenuta definitiva per effetto del rigetto dell’appello da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 7986 del 30.11.2021. Si tratta dunque di attività di mera esecuzione del giudicato.

Quanto al primo motivo, l’erronea indicazione dell’ufficio che aveva richiesto la visita della Compagnia di Brindisi in luogo della Direzione Generale del Personale Militare è circostanza pacifica ma irrilevante. Essa non incide sul contenuto del provvedimento e integra al più una irregolarità formale, non sussumibile nella fattispecie invalidante dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990.

Il secondo motivo, relativo alla composizione della Commissione, è infondato per una ragione assorbente: la portata meramente conformativa della rettifica comporta l’impossibilità di ravvisare, anche solo in astratto, il dedotto conflitto di interessi, atteso il carattere assolutamente vincolato dell’attività di correzione. La doglianza sull’assenza dei medesimi componenti della Commissione originaria segue la stessa sorte.

Anche il terzo motivo è rigettato. Il verbale di rettifica rinvia integralmente al primo verbale e ne modifica solo la decorrenza: non è quindi stato attivato alcun nuovo procedimento e non era dovuto alcun avviso per l’assistenza del medico di fiducia.

Infine, il Tribunale dichiara irrilevanti e in parte inammissibili le circostanze sopravvenute introdotte con le memorie ex art. 73 c.p.a.: il thema decidendum è circoscritto al verbale di rettifica e sul giudizio di idoneità osta comunque il passaggio in giudicato della sentenza n. 1506, rimuovibile solo con i rimedi straordinari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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