Obbligo di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 14511 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che abbia riconosciuto il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto nei termini di legge. L’obbligo di esecuzione sorge decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997. In mancanza di adempimento, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per ottemperare e nomina fin da ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di euro 1.500,00. Nonostante la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, verificando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione, e che il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. L’inerzia dell’Amministrazione risultava per tabulas, non avendo questa provveduto all’attribuzione della Carta e all’accredito degli importi riconosciuti.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, su richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio non ha invece ravvisato allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora, precisando che vi si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per i seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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