Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1022 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, è eseguibile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il rituale esperimento dell’azione di ottemperanza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento, integrano l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi. Il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Alla condanna al pagamento di somme si applica, per analogia, la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, con esclusione del compenso per il commissario dirigente della stessa amministrazione.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato il 25.11.2024 il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui la sezione lavoro del Tribunale di Catania aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 20.5.2024 ed era divenuta definitiva per decorrenza dei termini, come attestato dal Tribunale il 26.6.2024.

Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono stati ritenuti rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha dato atto dell’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero all’indirizzo PEC indicato, in data 20.5.2024, con conseguente integrazione del presupposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Da ciò ha desunto la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione, con ordine di adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e fino all’esecuzione ovvero all’insediamento del commissario.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega. Ha escluso il compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in € 750,00 oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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