Il vizio di travisamento e i motivi non specifici in Cassazione penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 15776 del 30.04.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito, senza una critica argomentata. Il vizio di travisamento della prova non è deducibile con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa.