Rinnovazione della prova dichiarativa decisiva dopo assoluzione per riforma penale (Cass. pen. Sez. 2 n. 3586 del 28.01.2026)
È nulla la sentenza d’appello che, riformando l’assoluzione ai soli effetti civili, rivaluti prove dichiarative decisive senza disporne la rinnovazione, ex art. 603 cod. proc. pen., atteso che l’obbligo di rinnovazione della prova decisiva sussiste anche quando la condanna riguardi esclusivamente il risarcimento del danno.