Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l’IRAP ma sopravvive per gli atti già notificati (Cass. civ. Sez. 5 n. 6151 del 17.03.2026)
Il raddoppio dei termini di accertamento opera per i tributi i cui illeciti sono penalmente sanzionati, ma non si applica all’IRAP; per gli atti notificati prima della riforma del 2015, la validità è fatta salva dalla disciplina transitoria.