Il minimale contributivo si determina sul contratto leader comparativamente più rappresentativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3962 del 22.02.2026)
In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; è inammissibile il ricorso che miri a una rivalutazione del fatto.