Accoglimento dell’appello sul difetto di giurisdizione e rinvio al primo giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 2198 del 02.02.2026)
Il giudice d’appello che, riformando la sentenza di primo grado, afferma la giurisdizione negata dal primo giudice deve rimettere la causa a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ., a tutela del principio del doppio grado di giudizio.