Videosorveglianza tra comproprietari e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 2181 del 02.02.2026)
La scelta delle risultanze istruttorie più idonee e la valutazione della proporzionalità di un impianto di videosorveglianza tra comproprietari sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e non contraddittoria.