Inammissibile per genericità la censura che non indica le norme violate (Cass. civ. Sez. 1 n. 859 del 15.01.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando la violazione di legge, non richiami alcuna norma giuridica e si limiti a confutare l’accertamento in fatto del giudice di merito, senza esaminare il contenuto precettivo della norma e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata.