Riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti: la mancata opposizione agli accertamenti dei cedenti non è indice di partecipazione alla frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 873 del 16.01.2026)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche per presunzioni, la consapevolezza del cessionario della frode; la mancata opposizione del cedente agli avvisi di accertamento è un fatto successivo all’annualità d’imposta e non assume valenza probatoria.