Promotore finanziario e nesso di occasionalità necessaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 855 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell’intermediario preponente per l’illecito del promotore finanziario, ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF, sussiste quando tra l’attività del preposto e il danno cagionato all’investitore sussista un nesso di occasionalità necessaria, essendo sufficiente che l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato il comportamento dannoso, ancorché autonomo o eccedente i limiti dell’incarico. La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme con modalità difformi da quelle legittime non esclude la responsabilità dell’intermediario né, in mancanza di altri elementi, integra un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.. L’accertamento del nesso di occasionalità necessaria integra un giudizio di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
Il Fatto
Un investitore agiva in giudizio nei confronti del promotore finanziario e della società di gestione del risparmio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un investimento in prodotti finanziari rivelatisi inesistenti. Il promotore, dietro proposta formulata nella sua qualità di consulente, aveva indotto l’investitore a versare somme e a consegnargli assegni intestati a terzi, rilasciando un certificato obbligazionario falso.
Il Tribunale accoglieva la domanda contro il promotore ma rigettava quella verso la SGR. La Corte d’Appello, invece, riformando la sentenza, dichiarava la responsabilità solidale della società, ravvisando un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e le sue mansioni. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il motivo con cui la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 31, comma 3, TUF, sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato il nesso di occasionalità necessaria in modo apodittico, senza considerare che il promotore intratteneva rapporti con la clientela con modalità anomale e a totale insaputa della società.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, trattandosi di una censura inerente al giudizio di fatto. Ha richiamato il principio secondo cui la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme con modalità difformi non esclude la responsabilità solidale dell’intermediario e non costituisce, di per sé, concausa del danno ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., in conformità al precedente di Cass. n. 1741/2011.
La censura relativa alle modalità illegittime del versamento non attingeva, quindi, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva correttamente accertato la contestualità tra le condotte lecite e quelle illecite del promotore. La Corte ha, inoltre, ribadito che il nesso di occasionalità necessaria presuppone che l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato il comportamento dannoso, anche se posto in essere in modo autonomo o eccedendo l’incarico, purché il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle per cui le mansioni gli furono affidate, come affermato da Cass. n. 3425/2025, Cass. n. 28952/2024 e Cass. n. 857/2020.
Pertanto, è stata ritenuta irrilevante la deduzione circa le modalità anomale dell’operato del consulente e la doglianza sul rapporto fiduciario con la madre dell’investitore, essendo stata accertata in fatto la qualità di promotore della ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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