La revocazione straordinaria non ammette prove testimoniali postume (Cass. civ. Sez. 5 n. 180 del 03.01.2026)
Il documento decisivo ai fini della revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere precostituito alla sentenza impugnata. I verbali di prove testimoniali acquisiti in un successivo giudizio penale non integrano il presupposto della revocazione, che va dichiarata inammissibile.