Contributi regionali siciliani: la lett. b) spetta solo per assunzioni anteriori alla L.R. n. 27/1991 (Cass. civ. Sez. 1 n. 16905 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi regionali previsti dall’art. 10, L.R. Sicilia n. 27/1991, i benefici di cui alle lett. a) e b) del primo comma non sono cumulabili con riferimento al medesimo lavoratore. Il contributo di cui alla lett. b), in particolare, può essere riconosciuto esclusivamente nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con contratto di formazione e lavoro in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale. L’interpretazione della norma e la sua applicazione alla fattispecie concreta, quando non coinvolgono il vizio di motivazione, sono estranee al sindacato di legittimità di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
Una banca agiva in giudizio nei confronti della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale per ottenere la corresponsione dei contributi previsti dall’art. 10, L.R. Sicilia n. 27/1991, in relazione all’assunzione, dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 2002, di 372 lavoratori con contratto di formazione e lavoro, successivamente trasformato a tempo indeterminato.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione e accoglieva la domanda nei confronti dell’Assessorato, condannandolo al pagamento di una somma. La Corte d’appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riduceva l’importo dovuto, riconoscendo il contributo solo per l’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 10 e non anche per quella della lett. b). Avverso tale decisione la banca proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10, L.R. Sicilia n. 27/1991, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe negato il beneficio della lett. b) senza accertare la presenza di 23 lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la censura non deduceva un inadeguato governo delle norme di diritto, ma una presunta errata valutazione della consulenza tecnica d’ufficio. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa esula dall’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inerendo alla valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Il secondo motivo, con cui si contestava la negazione del beneficio per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore della legge ma trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 1996, è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha richiamato i principi già affermati in materia, secondo cui le provvidenze di cui alle lett. a) e b) trovano applicazione, rispettivamente, per le assunzioni effettuate nel periodo tra l’entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1994 e per il mantenimento in servizio di unità assunte anteriormente, con la conseguenza della loro non cumulabilità per lo stesso lavoratore.
Tale interpretazione, prosegue la Corte, è conforme alla decisione della Commissione Europea dell’1 dicembre 1995, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20 maggio 2010, causa C-138/09, che ha chiarito come il secondo beneficio possa spettare “a condizione che la citata trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 27/91 e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di tale periodo”. Il Collegio ha quindi escluso che il precedente invocato dalla ricorrente si discostasse da tale insegnamento, ribadendo che il beneficio di cui alla lett. b) non può essere riconosciuto in alcun caso per la trasformazione di rapporti con assunzione avvenuta prima dell’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 27/1991.
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Nota della Redazione
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