La “valenza selettiva” dell’indicatore di durata ex art. 16 T.U. dirigenza giudiziaria (TAR Lazio n. 12937 del 14.07.2026)
La “valenza selettiva” di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), T.U. dirigenza giudiziaria opera come criterio gerarchico: la differenza di durata superiore a sei anni nel settore del posto a concorso impedisce al CSM di valorizzare indicatori successivi, senza necessità di un giudizio complessivo.