Concorso straordinario docenti: la mancata inclusione degli idonei è legittima per il carattere selettivo della procedura (TAR Lazio n. 12940 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente, indetta ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, ha natura selettiva e derogatoria, sicché è legittima la previsione che limita l’inclusione in graduatoria ai soli candidati vincitori, con conseguente esclusione degli idonei non vincitori. Il carattere vincolato della scelta amministrativa discende direttamente dalla norma primaria, che dispone la decadenza delle graduatorie con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatte salve esigenze di scorrimento solo per gli eventuali rinunciatari. Tale disciplina non contrasta con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, poiché la normativa eurounitaria non impone la stabilizzazione automatica ma lascia agli Stati membri ampia discrezionalità, purché siano garantite serie chances di stabilizzazione.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari della scuola secondaria in possesso del requisito di almeno tre annualità di servizio, avevano partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con decreto dipartimentale n. 1081/2022 per la copertura dei posti vacanti. Non risultati vincitori, impugnavano il d.m. n. 108/2022, il bando e le graduatorie definitive nella parte in cui erano state approvate esclusivamente ai fini dell’individuazione dei vincitori, lamentando la lesione della finalità di stabilizzazione del personale precario e chiedendo, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per contrasto con la disciplina eurounitaria sui contratti a termine.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo legittima la conformazione della procedura concorsuale. Il Collegio ha evidenziato che la scelta di limitare le graduatorie ai soli vincitori non deriva da una determinazione discrezionale dell’amministrazione ministeriale, ma è imposta direttamente dall’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, il quale prevede la decadenza delle graduatorie all’atto dell’immissione in ruolo dei vincitori, con possibilità di scorrimento esclusivamente per gli eventuali rinunciatari e nei limiti dei posti attribuiti alla procedura. Il carattere selettivo, e non idoneativo, del concorso è stato altresì ricondotto alla stessa norma primaria, che subordina l’assunzione a tempo indeterminato anche al superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Quanto alla dedotta incompatibilità eurounitaria, la sentenza ha sottolineato l’origine eccezionale della procedura, connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ne giustifica il carattere derogatorio rispetto alla normativa ordinaria. La disciplina, sebbene straordinaria, non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, anche alla luce dell’intervento normativo che ha successivamente consentito lo scorrimento in favore dei rinunciatari. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dal Cons. Stato, sez. VII, n. 2737 del 2025 e dal TAR Lazio, sez. III-bis, n. 11287 del 2025, secondo cui il carattere straordinario della procedura rende ragionevole la mancata previsione dell’inclusione degli idonei.
Infine, la Corte ha escluso il contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ribadendo che il diritto dell’Unione non impone la trasformazione automatica del rapporto a tempo determinato ma richiede garanzie effettive di tutela contro l’abuso dei contratti a termine. La partecipazione a una procedura concorsuale che offra serie chances di stabilizzazione costituisce misura adeguata, non potendo trovare applicazione, nel pubblico impiego, la conversione automatica del rapporto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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