La “valenza selettiva” dell’indicatore di durata ex art. 16 T.U. dirigenza giudiziaria (TAR Lazio n. 12937 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento degli incarichi semidirettivi, la disciplina del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circ. Csm 3 dicembre 2024) ha introdotto una rigida gerarchia tra gli indicatori attitudinali, con meccanismo c.d. “a imbuto”. L’indicatore di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), di natura quantitativa, assume valenza selettiva ove la differenza di durata tra le esperienze nel settore del posto a concorso sia superiore a sei anni, salvo che l’esperienza minore non raggiunga diciotto anni. In tal caso l’organo di autogoverno deve arrestarsi alla verifica della positiva sussistenza dell’esperienza ai sensi dell’art. 11 T.U., senza poter valorizzare indicatori successivi. Nel computo dell’esperienza nel settore civile non sono conteggiabili i periodi di funzioni giurisdizionali nel settore lavoro; in assenza di prova puntuale, il servizio promiscuo si imputa per metà alle funzioni civili.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato, impugnava la delibera dell’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura dell’8 ottobre 2025, con cui era stato nominato il controinteressato all’incarico semidirettivo di presidente di sezione civile. A sostegno del ricorso deduceva la violazione dell’art. 16, comma 1, lett. a), della circolare Csm 3 dicembre 2024 (nuovo Testo unico sulla dirigenza giudiziaria), lamentando l’illegittima valutazione degli indicatori attitudinali relativi all’attività svolta dal controinteressato nel medesimo settore del posto messo a concorso. Il controinteressato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso; il CSM, pur costituito, non depositava atti difensivi in seguito a una delibera del 3 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività della memoria difensiva del ricorrente, depositata dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, disponendone l’espunzione dal fascicolo processuale. Ha invece acquisito d’ufficio la documentazione prodotta in pari data, ritenendola utile anche ai fini della disciplina delle spese.
Nel merito, il TAR ha ricostruito la disciplina del nuovo Testo unico, evidenziando come l’art. 5 T.U. prescriva la valutazione dei candidati secondo i parametri del merito, delle attitudini e dell’anzianità, in ordine gerarchico e solo in via residuale per l’ultimo. Quanto al parametro del merito, il Collegio ne ha ritenuto sussistente il possesso in capo a tutti i candidati, anche in ragione della mancata attivazione del sub-procedimento in contraddittorio previsto dall’art. 9, comma 2, T.U. per le possibili valutazioni negative.
La censura ha riguardato l’erronea applicazione dell’indicatore attitudinale di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), T.U. Secondo il ricorrente, il CSM aveva illegittimamente equiparato le esperienze dei due candidati nel settore civile, nonostante la differenza di durata superiore a sei anni. Il controinteressato, pur vantando un periodo complessivo di funzioni giudicanti di 19 anni e 1 mese, aveva maturato nel solo settore civile un’esperienza inferiore a quella del ricorrente (18 anni e 3 mesi), poiché il CSM aveva erroneamente conteggiato anche i periodi di funzioni nel settore lavoro e le funzioni promiscue svolte presso altro ufficio.
Il Collegio ha accolto la tesi del ricorrente, affermando che la valenza selettiva dell’indicatore di durata determina una gerarchia rigida tra gli indicatori, tale da impedire all’organo di autogoverno di procedere alla valutazione di indicatori successivi una volta riscontrata una differenza superiore a sei anni. Ha escluso che la disposizione introduca surrettiziamente il criterio dell’anzianità, che opera solo in caso di equivalenza delle candidature, e ha respinto la tesi del giudizio complessivo e unitario, non più previsto dal nuovo Testo unico per tali incarichi. Ha infine ritenuto corretta la prassi di imputare per metà il servizio promiscuo svolto in assenza di prova puntuale, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della delibera impugnata e regressione del procedimento alla fase istruttoria dinanzi alla competente commissione del CSM, cui spetterà formulare una nuova proposta. Il Collegio ha precisato che l’accoglimento non impone la nomina del ricorrente, potendo il CSM proporre anche il controinteressato o un terzo candidato, purché motivando in modo da eliminare il vizio riscontrato. Le spese sono state compensate, stante la novità della questione.
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Nota della Redazione
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