Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è irricevibile se notificato oltre il termine annuale (TAR Lazio n. 12948 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., deve essere notificato, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Le istanze successive alla prima, ove non costituiscano una formale riproposizione dell’istanza, non determinano la decorrenza di un nuovo termine per agire. La mera richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, inoltrata a un organo politico dell’amministrazione, non integra gli estremi di un atto formale di riproposizione idoneo a far sorgere un nuovo obbligo provvedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Roma, aveva inviato a Roma Capitale una serie di istanze volte a ottenere l’avvio e la conclusione del procedimento di acquisizione, manutenzione e installazione della pubblica illuminazione in alcune vie del quartiere Infernetto. L’ultima istanza, dal contenuto similare alle precedenti, risaliva al 20 gennaio 2022.
Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte, il ricorrente notificava il ricorso avverso il silenzio in data 21 gennaio 2026, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inazione e l’obbligo di provvedere. Roma Capitale si costituiva eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di tardività della notifica del ricorso, assegnando alla parte ricorrente un termine per dedurre sul punto.
La questione centrale attiene all’individuazione del termine di decadenza per la proposizione del ricorso avverso il silenzio. La norma di riferimento è l’art. 31, comma 2, c.p.a., che prescrive il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il Collegio ha accertato che l’ultima istanza qualificabile come tale era del 20 gennaio 2022 e che, dalla predetta data, il termine di 600 giorni per la conclusione del procedimento, come da Regolamento comunale, era ampiamente scaduto il 12 settembre 2023. Poiché il ricorso era stato notificato solo il 21 gennaio 2026, il termine annuale era da considerarsi abbondantemente spirato, rendendo il ricorso irricevibile.
Il Tribunale ha inoltre disatteso le argomentazioni del ricorrente, il quale sosteneva che le comunicazioni del 3 maggio 2022 e del 6 giugno 2023 avessero interrotto il termine. Tali comunicazioni, indirizzate a un Assessore comunale e non a Roma Capitale, contenevano una mera richiesta di informazioni sullo stato della pratica e non potevano essere qualificate come atti formali di riproposizione dell’istanza. Anche a voler considerare l’eventuale avvio del procedimento nel 2021, il termine per agire sarebbe comunque decorso.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività della notificazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.