La ristrutturazione di edifici crollati richiede la prova della consistenza preesistente (TAR Puglia n. 977 del 01.07.2026)
La ricostruzione post-crollo è inquadrabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 solo se è dimostrata l’esatta consistenza del preesistente manufatto; in mancanza, l’intervento è da qualificare come nuova costruzione.