Ottemperanza inammissibile per adempimento tardivo dell’amministrazione (TAR Puglia n. 989 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato è inammissibile per carenza di interesse quando l’amministrazione abbia già integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente prima della notifica del ricorso. L’adempimento tardivo dell’amministrazione, successivo al passaggio in giudicato della sentenza ma antecedente alla proposizione del ricorso, determina il venire meno dell’interesse ad agire, poiché la finalità del giudizio di ottemperanza — assicurare l’esecuzione del giudicato — risulta già conseguita.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” per l’anno scolastico 2019/2020, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantirne la fruizione. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’inerzia dell’amministrazione.

Il Ministero si è costituito in giudizio, producendo una nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia con cui si attestava l’avvenuta erogazione del bonus di euro 500,00 alla ricorrente per l’anno scolastico in questione, con accredito in data 16.12.2025. Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che l’erogazione del beneficio economico, avvenuta in data 16.12.2025, aveva integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, sebbene il ricorso per ottemperanza fosse stato presentato solo successivamente, in data 29.12.2025. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, essendo venuta meno la necessità di ottenere una pronuncia che ordinasse all’amministrazione di conformarsi al giudicato.

La decisione si fonda sul principio generale per cui l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. Nel giudizio di ottemperanza, la cui funzione è quella di garantire l’effettiva esecuzione della sentenza, l’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, ancorché tardivo, priva il ricorrente del bisogno di tutela giurisdizionale.

La natura formale della decisione — basata esclusivamente sul riscontro dell’avvenuto adempimento e non sull’esame del merito della pretesa — ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti. Il TAR ha, infine, ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo la previsione dell’art. 114 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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