Trasferimento d’autorità del militare non sindacabile senza prova di abnormità (TAR Puglia n. 26 del 08.01.2026)
Il trasferimento d’autorità del militare, riconducibile alla categoria degli ordini, non soggiace agli obblighi di motivazione e partecipazione della legge n. 241/1990. La scelta della sede rientra nella potestà discrezionale dell’Amministrazione ed è sindacabile solo in caso di prova di arbitrarietà o abnormità dell’atto.