Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: l’amministrazione deve eseguire la sentenza del Tribunale di Trani (TAR Puglia n. 24 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, investito della domanda di esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è tenuto ad accertare l’inadempimento dell’amministrazione e, in caso di mancata esecuzione, ad ordinare l’integrale adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’eventuale nomina del commissario ad acta non è automatica, ma è riservata all’ipotesi in cui, decorso il termine assegnato, l’inadempienza si protragga. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è pronunciata a carico dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1442/2024, pubblicata il 3 luglio 2024 e notificata il 4 luglio 2024. La pronuncia, una volta passata in giudicato, non era stata eseguita dall’amministrazione scolastica, nonostante la notifica della stessa anche ai fini dell’esecuzione forzata.

La docente, pertanto, adiva il TAR Puglia con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato e depositato il 25 marzo 2025, per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici regionali e territoriali evocati restavano contumaci.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente riconosciuto la legittimità dell’azione proposta, affermando che la parte ricorrente si è correttamente rivolta al giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario.

Nel merito, il collegio ha rilevato che non risultava alcun adempimento, da parte dell’amministrazione convenuta, all’obbligo scaturente dalla sentenza passata in giudicato. Tale circostanza ha determinato l’accoglimento della domanda e l’ordine di dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Trani.

Quanto alle modalità esecutive, il TAR ha fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’adempimento. Per l’ipotesi di inadempienza protratta, la nomina del commissario ad acta è stata riservata, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, ove il ritardo era dipeso da mere carenze di organico.

Il collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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