La revoca del nulla-osta per mancata presentazione allo Sportello Unico presuppone l’interesse legittimo del lavoratore straniero, senza diritto al permesso per attesa occupazione (TAR Puglia n. 142 del 10.04.2026)
Il TAR Puglia conferma che la revoca del nulla-osta per lavoro stagionale, disposta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per la mancata presentazione del lavoratore allo Sportello Unico nei termini, non lede un diritto soggettivo ma un interesse legittimo, escludendo il rilascio del permesso per attesa occupazione.