Il ritiro cautelare di armi ex art. 39 TULPS non richiede un provvedimento prefettizio e prescinde dall’esito del procedimento penale (TAR Puglia n. 619 del 22.05.2026)
Il ritiro temporaneo di armi e munizioni disposto dagli ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS è legittimo anche in assenza di un preventivo provvedimento prefettizio, purché sussista una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la cui valutazione prescinde dalle sorti del procedimento penale.