Assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 per gravi condizioni di salute (TAR Puglia n. 821 del 29.06.2026)
Il TAR Puglia dichiara la cessazione della materia del contendere in un giudizio sull’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, accolta dopo l’adozione di un’ordinanza cautelare, ma condanna l’Amministrazione alle spese per la fondatezza delle censure relative alla carente motivazione del diniego, che non considerava le sopravvenute condizioni di salute del dipendente e le ricadute sull’organizzazione familiare.