Assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 per gravi condizioni di salute (TAR Puglia n. 821 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea del dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, il diniego dell’Amministrazione deve essere adeguatamente motivato, con particolare riferimento alle condizioni di salute del richiedente e alle conseguenti ricadute sull’organizzazione familiare. L’accoglimento dell’istanza, intervenuto nel corso del giudizio a seguito dell’adozione di un’ordinanza cautelare favorevole, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il giudice amministrativo può compensare o regolare le spese secondo il criterio della soccombenza potenziale, condannando l’Amministrazione al loro pagamento laddove il ricorso risulti fondato quanto alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato, dipendente del Ministero dell’Interno, presentava istanza di assegnazione temporanea presso qualsiasi ufficio della sede di Bari, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, rappresentando l’esistenza di sopravvenute condizioni di salute proprie e le conseguenti ricadute sull’assetto familiare. Con decreto del 4 novembre 2025, notificato il successivo 10 novembre, l’Amministrazione respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego dinanzi al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione.
La Motivazione della Corte
Costituitosi il Ministero dell’Interno, la Sezione, con ordinanza cautelare n. 41 del 2 febbraio 2026, aveva già rilevato la fondatezza delle censure di carente motivazione del diniego, evidenziando come l’Amministrazione avesse omesso di considerare le condizioni di salute rappresentate dal ricorrente e le ricadute sull’organizzazione familiare, nonostante tali circostanze fossero state dedotte in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Nelle more del giudizio, con provvedimento dell’8 giugno 2026, notificato all’interessato il giorno successivo, l’Amministrazione accoglieva l’istanza di assegnazione temporanea, con efficacia dal 18 gennaio 2026 e per la durata di tre anni. La determinazione, definitiva e satisfattiva, senza riserve, sebbene stimolata dall’ordinanza cautelare, comportava l’integrale cessazione della materia del contendere, come dichiarato dal difensore del ricorrente nelle note scritte depositate il 16 giugno 2026.
Quanto alle spese di lite, il Collegio, pur pronunciando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ha ritenuto di regolarle secondo il criterio della soccombenza potenziale. Tale regolazione si fondava sulla fondatezza del ricorso, già accertata in sede cautelare, attesa l’evidente carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che non aveva valutato le circostanze dedotte dall’interessato. L’Amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.