Ottemperanza: il TAR nomina un Commissario ad acta interno al Ministero per il giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 822 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento del perdurante inadempimento dell’amministrazione, successivo alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato, legittima il giudice amministrativo a disporre la nomina di un Commissario ad acta. Tale nomina può essere effettuata anche individuando un organo interno all’amministrazione stessa, quale il Direttore generale ministeriale pro tempore competente per materia, il quale è abilitato ad agire in sostituzione dell’ente inadempiente. La facoltà di delega conferita al commissario ad altro dirigente del medesimo ufficio non inficia la natura sostitutiva del provvedimento, che resta finalizzato a garantire l’integrale esecuzione del giudicato. Le spese della fase di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto un diritto in favore del lavoratore nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento da parte dell’amministrazione, la parte interessata ha agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza, ottenendo un primo accoglimento con la sentenza del Tribunale amministrativo dell’11 agosto 2025, che assegnava all’ente un termine per adempiere.
Decorso inutilmente tale termine, il difensore della parte ricorrente ha depositato una nuova istanza, notificata il 10 dicembre 2025, con la quale ha chiesto al Collegio la nomina di un Commissario ad acta, atteso il persistere dell’inerzia ministeriale. L’amministrazione non si è costituita nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata l’istanza, ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura sostitutiva. Ha rilevato che l’amministrazione, destinataria di un ordine di adempimento scaturito dalla sentenza di ottemperanza dell’11 agosto 2025, non aveva provveduto nel termine assegnato, non risultando peraltro interposto appello avverso tale pronuncia. Tale circostanza ha integrato la condizione del perdurante inadempimento.
In ragione di ciò, il giudice amministrativo ha ritenuto di dover dare corso alla fase ulteriore del giudizio di ottemperanza, disapplicando di fatto l’inerzia dell’ente. La scelta del soggetto cui affidare il compito è ricaduta su un organo interno al Ministero, individuato nel Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Tale individuazione risulta coerente con la natura dell’obbligo da eseguire, in quanto trattasi di materia rientrante nelle competenze istituzionali di detto ufficio.
Al Commissario ad acta è stato concesso il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio per l’attuazione materiale degli atti necessari. Il Collegio ha inoltre stabilito che le spese della presente e dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza debbano essere sostenute dal Ministero, liquidandole in misura forfettaria in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
La decisione si pone in linea con lo strumento di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di sostituirsi all’amministrazione attraverso la nomina di un commissario, al fine di rendere effettivo il diritto consacrato nel giudicato.
Nota della Redazione
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