Rigetto ex art. 35-ter dopo udienza camerale: reclamo, non ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 24781/2026)
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza ex art. 35-ter ord. pen. emesso all’esito di udienza camerale partecipata è soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza; il ricorso diretto per cassazione è ammesso solo contro l’inammissibilità pronunciata de plano. L’impugnazione erroneamente proposta va riqualificata ex art. 568, comma 5, c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice competente.